Simone di Saintjust

Gentile Concita, in questo forum cerchiamo di disegnare scenari realistici per quanto possibile, in modo da rendere consapevole il debitore dei rischi “teorici” ai quali va incontro. Non scriviamo le nostre risposte in funzione del gradimento che si presume il lettore possa loro assegnare, leggendole.

Se poi la fortuna aiuta, tanto di guadagnato. La giurisprudenza, la sua applicazione e le procedure di riscossione sono attività gestite da uomini (giudici, avvocati, funzionari) e come tali possono, anche in contesti simili, generare risultati diversi. Insomma, non si tratta di una scienza esatta (ed io non sono in grado di dirle se ciò sia un bene o un male).

A mio parere, per la sua vicenda, è fondamentale far riferimento alla documentazione relativa al dettaglio delle spese. Per farle un esempio, se il giorno x l’avvocato di suo marito chiede al giudice una perizia ed il giudice l’accorda, suo marito sa che il giorno x ha contratto un debito con lo Stato per le spese da corrispondere al consulente tecnico d’ufficio.

Se, successivamente al giorno x, lei e suo marito procedete alla separazione dei beni, questo sarà un atto ininfluente in una eventuale procedura di recupero delle spese sostenute dallo stato per far fronte alla parcella del professionista chiamato a redigere la consulenza tecnica d’ufficio. Ciò perchè l’atto di separazione dei beni si pone oggettivamente come finalizzato a sottrarre i beni in comunione dal soddisfacimento delle spese sostenute dallo stato per le spese peritali.

Il Fondo patrimoniale può costituirlo per preservare i beni in futuro (e non sempre). Sicuramente non per il passato. Ormai la costituzione del fondo patrimoniale viene proposta (e venduta) ai debitori effettivi o potenziali, come la panacea di tutti i mali, ma spesso serve solo “rimpinguare” le parcelle di chi la propone.

Se io costituisco un fondo patrimoniale, poi vado a cercare un finanziamento e lo ottengo senza rendere edotto il creditore della costituzione del fondo e dei beni in esso affluiti, il fondo non serve a nulla. Posso farlo, ad esempio, nello spazio temporale che intercorre fra la costituzione del fondo e la sua annotazione nei registri immobiliari.

Se io imprenditore fallisco per l’alea da cui sono affette tutte le attività imprenditoriali, il fondo ha una sua valenza. Ma se fallisco perché sono un conclamato cattivo imprenditore, magari preso da manie di grandezza o coinvolto in operazioni fraudolente, il fondo non protegge i miei beni Un creditore determinato ed un avvocato onesto ne ottengono facilmente la revoca.

Se io investo 10 persone procurando danni non coperti dal massimale assicurativo salvo i beni confluiti nel fondo se e solo se riesco a dimostrare che l’incidente è avvenuto per lo scoppio di una gomma. Altrimenti, se mi trovavo alla guida in stato di ebbrezza, il fondo patrimoniale vale quanto il due di coppe a briscola.


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