Simone di Saintjust

In generale, il creditore può procedere con il pignoramento presso terzi per importo fino al soddisfacimento del credito (quindi senza limitazione al 20% della retribuzione mensile, come accade quando il terzo è datore di lavoro dipendente).

Tuttavia, bisogna analizzare approfonditamente il contratto in essere fra chi percepisce la provvigione e chi la eroga: infatti, in tema di espropriazione forzata presso terzi, le leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni sono state estese, nel tempo, al settore del lavoro privato. Ne consegue che i compensi derivanti dai rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale sono pignorabili nei limiti di un quinto.

Questo l’orientamento dei giudici della Corte di cassazione che emerge dalla sentenza 685/12.


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