Annapaola Ferri

Gli avvisi di accertamento ed i verbali di multa, il cui omesso pagamento dà origine all’iscrizione a ruolo con conseguente emissione della cartella esattoriale, vengono notificati singolarmente ed il destinatario può opporsi, in tal modo, ad ogni singolo atto.

Una volta ricevuto l’ordine di procedere alla riscossione coattiva, Equitalia non è tenuta a notificare una cartella esattoriale per ciascuna tipologia di tributo (ente creditore) o per ciascuna sanzione amministrativa.

In prima battuta si può presentare istanza in autotutela direttamente al creditore, contestando le singole voci. Meglio non rivolgersi ad Equitalia (anche se è possibile farlo) per evitare inutili perdite di tempo. Infatti, la presentazione dell’istanza in autotutela non sospende i termini per il ricorso ed il ruolo di Equitalia sarebbe solo quello di rigirare l’istanza al creditore.

In caso di silenzio diniego da parte di quest’ultimo, il destinatario della cartella può impugnare la singola voce (singolo importo iscritto a ruolo) tenendo presente che i termini per il ricorso ed il giudice competente variano in relazione alla tipologia di credito, come di seguito illustrato.

Ulteriori precisazioni sui contenuti della tabella e sulla referenziata nota (*).

  • riguardo i vizi attinenti il merito del credito, è possibile eccepirli solo se non si è ricevuta regolare notifica della cartella e dell’eventuale verbale di accertamento presupposti.
  • per vizi propri si intendono quelli relativi alle procedure esecutive/cautelari previste dalla legge, finalizzate al recupero delle somme. Ad esempio: mancata comunicazione del preavviso di fermo amministrativo; iscrizione di ipoteca per crediti inferiori agli ottomila euro; mancata indicazione del responsabile del procedimento; mancata notifica dell’intimazione di pagamento.
  • i vizi che incidono sul diritto di procedere in via esecutiva sono, ad esempio: prescrizione del credito sopravvenuta alla notifica della cartella; avvenuto pagamento; mancata notifica della cartella presupposta.

(*) È invece competente il Tribunale per le sanzioni previste dall’art. 22 bis della L. 689/81, secondo cui salvo quanto previsto dai comma seguenti, l’opposizione di cui all’articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia; di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; di previdenza e assistenza obbligatoria; urbanistica ed edilizia; di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; di igiene degli alimenti e delle bevande; di società e di intermediari finanziari; tributaria e valutaria.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.