Chiara Nicolai

La Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, numero 477 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”.

Dai principi espressi nelle sentenze consegue che il momento di perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:

  • per il notificante, nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore ovvero, nell’ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
  • per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste). Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

Nel suo caso, sembra si tratti di una ingiunzione di pagamento e che la multa sia stata già notificata in passato (molto probabilmente per compiuta giacenza). Occorrerebbe effettuare un accesso agli atti presso l’Unità Organizzativa Contravvenzioni del Comune nel cui territorio è stato elevato il verbale di multa.

Qualora non si vogliano eccepire vizi di notifica del verbale sotteso all’ingiunzione di pagamento e procedere solo per gli eventuali vizi di forma dell’ingiunzione, il termine per il ricorso è di 30 giorni, come riportato nel documento.

Invece, l’opposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81 è esperibile nei casi in cui l’ingiunzione è emessa senza essere preceduta dalla notifica del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica dell’ingiunzione.

In questa evenienza, ci si puo’ rivolgere al giudice di pace della zona ove e’ avvenuta l’infrazione ed il termine potrebbe essere anche di 60 giorni (invece di 30). Così come stabilito dalla sentenza di Cassazione numero 12505/2011.

Ma è necessario assicurarsi che il verbale di multa non sia stato correttamente notificato per compiuta giacenza.

notifica atto per compiuta giacenza


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