Paolo Rastelli

A decorrere dal 1° gennaio 2003, nella regione Piemonte il termine di prescrizione per l’accertamento e il rimborso della tassa automobilistica è fissato, ai sensi dell’ articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’ articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), nel termine di cinque anni dalla data della commissione della violazione o del versamento oggetto del rimborso.

Va rilevato che il provvedimento appena indicato confligge con quanto previsto dalla normativa statale: secondo quanto disposto dalla legge 60/86 le azioni di recupero della tassa automobilistica devono essere messe in atto entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (praticamente la prescrizione e’ di quattro anni, quindi, considerando anche l’anno di competenza). Una conferma del termine triennale e’ stata data anche dalla sentenza di Cassazione civile n.3658/1997.

E dunque, una pretesa che basa i termini di decadenza su un periodo quinquennale potrebbe essere impugnata con successo.

Tuttavia, la questione non è assolutamente risolutiva per il suo caso.

La pretesa potrebbe essere decaduta o il credito prescritto. E’ impossibile saperlo senza conoscere nel dettaglio la documentazione (relate delle comunicazioni interruttive dei termini di decadenza e prescrizione inerenti la tassa, a lei notificate a far data dal 1999) di cui dispone l’Amministrazione regionale.

Purtroppo, per invocare decadenza o prescrizione di qualsiasi pretesa esattoriale, originata dal mancato o insufficiente pagamento del bollo auto, bisogna fare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale e per avere una probabilità minima di successo è necessario conoscere “le carte” in mano all’avversario. Infatti, confidare sulla semplice presentazione di un’istanza di riesame in autotutela e vedersi riconosciuta dalla Regione la nullità della pretesa, è una missione (quasi) impossibile.


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