Per gli avvocati la prescrizione della parcella è triennale e può decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’accordo conciliativo o dalla revoca del mandato.
Non mi è chiara la sua domanda. Se l’avvocato prima della scadenza triennale le invia una comunicazione di messa in mora e rinnova la pretesa alla scadenza ad ogni triennio, il debito non si prescrive, anche se passano più di cinque anni dalla prestazione professionale erogata.
Se passano i tre anni e l’avvocato nel frattempo non si fa vivo per bussare a soldi, allora il debito è prescritto.
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