Ludmilla Karadzic

Secondo il nostro parere (che presumo non le piacerà) c’è una altissima probabilità che tutte le cartelle a lei notificate siano legittime e da pagare.

La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato.”

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).

Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

Tanto premesso, non resta che andare a leggere la data in cui l’Agente per la riscossione ha consegnato alle poste le cartelle esattoriali perché le venissero notificate.

Per quella notificata il 6 gennaio 2009, probabilmente leggerà una consegna anteriore al 31 dicembre 2008. (Può darsi anche che non sia riportata non essendo al tempo obbligatoria, ma può chiedere la relata all’esattore). Speriamo sia così, perchè se così non fosse, lei non potrebbe comunque presentare ricorsi né istanze in autotutela, ora per allora.

Stesso discorso per la cartella notificata il 24 gennaio 2012. Almeno in questo caso, se la consegna alle poste della cartella non datasse ante 31 dicembre 2011, lei avrebbe la possibilità di ricorrere o presentare istanza in autotutela.


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