Simone di Saintjust

Almeno le cartelle riferite al 2000 e al 2001 sembrerebbero riferirsi a richieste di pagamento ormai prescritte.

Scrivo sembrerebbero, perchè bisogna indagare sull’esistenza di comunicazioni – a lei notificate da parte degli enti impositori – che potrebbero aver interrotto i termini di prescrizione.

E non basta affermare “io non ho mai ricevuto nulla”. Le comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione potrebbero essere state notifcate per compiuta giacenza.

Ora, per invocare la prescrizione della richiesta di pagamento bisogna comunque presentare ricorso. L’autorità giudicante a cui rivolgersi dipende dalla tipologia dell’importo iscritto a ruolo. Così come cambiano – a seconda della natura dell’atto – i tempi rigidamente indicati dalla legge per poterli impugnare.

Ciò posto, capirà che non si può giungere all’ultimo giorno utile per prendere una decisione – non emotiva – in tal senso.

A parte il tempo materiale necessario per individuare un professionista dal quale farsi assistere (per i ricorsi alla commissione tributaria provinciale, ad esempio, è obbligatorio il supporto di un commercialista, almeno) occorre, in via preliminare, raccogliere copia della documentazione che ci riguarda (soprattutto le relate di notifica) conservata presso gli enti impositori, avvalendosi della procedura di accesso agli atti (legge 241/90).

In questo modo, e solo in questo modo, è possibile effettuare una valutazione razionale economica e lucida sull’opportunità e la convenienza di ricorrere, evitando così di buttar via tempo e danaro (onorari del professionista, spese per l’impugnazione, spese di giudizio in caso di condanna che si aggiungono – naturalmente – all’importo iscritto a ruolo)


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