Annapaola Ferri

Un trasferimento di proprietà endofamiliare, portato a termine al solo scopo di evitare l’espropriazione da parte del creditore, è sempre suscettibile ad azione revocatoria nei cinque anni successivi al perfezionamento dell’atto.

Quando il debitore voglia sottrarre il bene immobile all’azione esecutiva del creditore, l’atto di compravendita è irrevocabile solo a condizione che l’acquirente non sia un parente o un affine del debitore, la transazione avvenga a prezzi di mercato, il passaggio del corrispettivo fra acquirente e venditore sia tracciabile, l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’acquirente.

Tenga presente, prima di qualsiasi valutazione, che Equitalia non può espropriare la casa di proprietà del debitore in cui questi risiede e che per l’espropriazione degli altri immobili il debito a ruolo deve risultare superiore a 120 mila euro. L’ipoteca, invece, può essere iscritta per debiti a ruolo superiori a 20 mila euro.


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