Come le ha già spiegato il suo consulente, a seguito dell’entrata in vigore della citata manovra economica, sono stati introdotti dei limiti temporali all’applicazione del regime fiscale per i contribuenti minimi.
Più specificatamente, non è più possibile subordinare la permanenza al regime agevolato soltanto alla permanenza dei citati requisiti soggettivi o all’opzione ad un altro regime, senza dunque limiti di tempo.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, infatti, l’accesso alla disciplina fiscale prevista per i contribuenti minimi è riservato a coloro:
- che intraprendono una nuova attività;
- o che l’anno iniziata successivamente al 31 dicembre 2007 (dunque dopo l’introduzione del regime stesso).
Il D.L. 98/2011 limita, altresì, il beneficio in parola al periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività ed ai quattro successivi, consentendo l’applicazione del regime stesso anche oltre detto arco
temporale, purché non venga superata dal contribuente la soglia dei 35 anni di età.
Avendo lei iniziato l’attività nel 2006, in base alla nuova legge lei avrebbe dovuto rinunciare alle agevolazioni previste dal regime dei minimi già dal 1° gennaio 2011, se la legge stessa non fosse stata promulgata nel 2011.
Tuttavia, dal 1° gennaio 2012, i contribuenti che hanno intrapreso un’attività d’impresa anteriormente il 31 dicembre 2007 e che sono costretti a fuoriuscire da tale regime agevolativo, accedono automaticamente ad un regime contabile semplificato. A meno che non vogliano optare per il regime ordinario.
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