Ludmilla Karadzic

La cartella esattoriale puo’ essere notificata dai funzionari del concessionario della riscossione in qualità di pubblici ufficiali.

Per quanto previsto dal codice di procedura civile, la notifica può avvenire anche mediante consegna dell’atto nelle mani proprie del destinatario ovunque questo si trovi nell’ambito di competenza dello stesso pubblico ufficiale.

Se il destinatario rifiuta di ricevere l’atto, il pubblico ufficiale annota il rifiuto sulla relata e la notifica si dà comunque per avvenuta.

Nessuna norma dispone in particolare che la relata debba contenere le generalità della persona alla quale l’atto sia stato consegnato e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza del pubblico ufficiale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge (querela a mezzo di falso).

Dunque, deve considerare la notifica delle cartelle esattoriali come regolarmente effettuata. Ritornare negli uffici del concessionario della riscossione, farsele consegnare e pagarle nei termini.

Oppure ricorrere, se ne ha motivi che devono riguardare vizi propri della cartella.

Teoricamente potrebbe anche non fare nulla, attendere gli atti esecutivi conseguenti al mancato pagamento, effettuare in tale occasione l’accesso agli atti, prendere visione della relata di notifica e querelare il pubblico ufficiale estensore per falso, dichiarando che lei non si è mai recato negli uffici del concessionario.

Tutto dipenderà poi da come saranno accertati i fatti. Se l’AG riterrà la relata non falsa, avrà qualche ulteriore problemino di natura penale da risolvere. Altrimenti potrà procedere per invalidare tutte le cartelle e gli atti da essa derivanti.


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