Ludmilla Karadzic

Non danno diritto alla detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi gli interessi passivi corrisposti a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Al contrario, possono essere detratti gli interessi passivi corrisposti per l’acquisto o la costruzione dell’immobile da adibire ad abitazione principale nonché per la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari già adibite ad abitazione principale.

Ora, la soluzione al suo problema sarebbe semplice se fosse possibile chiedere all’INPS (che ha acquisito la gestione dei finanziamenti ex INPDAP erogati a favore di dipendenti pubblici) la certificazione della natura del prestito a lei concesso.

Senonché, risulterebbe che, anche nel 2005, l’INPDAP concedeva direttamente mutui ipotecari solo per l’acquisto di unità abitative non di lusso da adibire a prima casa.

Per la ristrutturazione delle unità abitative adibite ad abitazione principale si ricorreva, invece, come lei correttamente riporta, a convenzioni sottoscritte dall’INPDAP con banche e società finanziarie per l’erogazione di prestiti e mutui ipotecari a tassi a condizioni particolari in favore degli iscritti, tuttavia non finalizzati.

Questo il motivo per cui lei si ritrova un mutuo fondiario che non è suscettibile delle detrazione degli interessi passivi, anche se lei lo ha impiegato per la ristrutturazione dell’abitazione principale.

D’altra parte, la richiesta di un mutuo ipotecario, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile da adibire ad abitazione principale, è sempre accompagnata dalla presentazione di una perizia estimativa inerente il costo necessario, rispettivamente, per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’immobile. E, il finanziamento, viene erogato sulla base di tale documentazione.


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