Chiara Nicolai

In tema di opposizione alla multa per violazione del codice della strada – in mancanza di contestazione immediata della violazione e di successiva notifica del verbale di multa – l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria della tutela che la parte sanzionata non ha potuto a suo tempo esperire.

In parole semplici vige la regola secondo la quale l’opposizione alla cartella esattoriale deve comunque consentire la contestazione dei vizi e/o delle irregolarità di notifica che hanno determinato il mancato pagamento della multa, con la conseguente iscrizione a ruolo, e della cui esistenza il presunto trasgressore è venuto a conoscenza solo quando gli è stata notificata la cartella esattoriale.

I vizi deducibili (ovvero le irregolarità che si possono far rilevare in modo da annullare la multa e la cartella esattoriale ad essa sottesa) sono sostanzialmente la mancata o irregolare notifica del verbale di accertamento della violazione e quindi comprendono anche il suo caso, ovvero la notifica del verbale al vecchio indirizzo di residenza.

Con la recente sentenza di Cassazione n. 12505/2011 si stabilisce che il termine per impugnare la cartella esattoriale originata da multa non pagata – per difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione – è di sessanta giorni.

Può dunque valutare la possibilità di presentare ricorso al Giudice di Pace.

Le risposte fornite da Equitalia stanno a significare che lei può provare ad ottenere uno sgravio in autotutela rivolgendosi direttamente all’Ufficio contravvenzioni del Comune (ente impositore) facendo presente l’errore di notifica. Con una avvertenza però: questa procedura non sospende i termini per il ricorso e dunque bisogna stare in campana se “la portano per le lunghe”.


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