Annapaola Ferri

Può beneficiare della moratoria per i mutui ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate imprese le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica. In tale ottica, possono essere considerati imprese, ai fini della applicazione del beneficio di sospensione delle rate del mutuo, i lavoratori autonomi, e le imprese familiari. Del pari, rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo anche le ditte individuali e i professionisti, a condizione tuttavia che il finanziamento per il quale si richiede l’operazione di allungamento/sospensione sia stato erogato in funzione dell’attività economica da questi svolta.

Nel modulo per la richiesta di accesso al beneficio l’impresa PMI, nella persona del legale rappresentante Y, chiede di fruire della sospensione relativamente al mutuo numero … intestato a PMI.

Sono d’accordo con lei che la sostanza non cambierebbe se l’impresa PMI, nella persona del legale rappresentante Y, chiedesse di fruire della sospensione relativamente al mutuo numero … intestato ad Y.

Ma l’ABI, nelle raccomandazioni operative indirizzate alla banche per l’applicazione dell’accordo, specifica che In relazione alle finalità per le quali il contratto di mutuo è stato stipulato, in linea con le indicazioni fornite per le precedenti iniziative, si conferma che quando dagli atti risulti chiaramente che il mutuo non è stipulato nell’esercizio dell’attività d’impresa e per la gestione aziendale della PMI, si è in presenza di fattispecie non comprese nell’ambito applicativo del nuovo accordo.

Dunque, almeno per una volta, possiamo ritenere “innocente” la banca. Anche la banca come il signor Y, in questa vicenda Kafkiana, è soggetto passivo e non attore.


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