Ludmilla Karadzic

Lei ha tratto conclusioni corrette: la cartella dovrebbe essere prescritta, non essendole ad oggi stata notificata alcuna comunicazione interruttiva dei termini.

L’avviso del 28 giugno 2013 non è rilevante: essendo stato inoltrato per posta semplice è come se non esistesse.

Tuttavia il condizionale è d’obbligo: richieste di pagamento inviate per raccomandata e poste in giacenza presso l’ufficio postale o l’albo pretorio prima del 28 giugno 2013, potrebbero rappresentare notifiche perfezionate validamente. La soluzione è quella di recarsi presso l’ufficio Equitalia competente e chiedere conto (accesso agli atti) delle eventuali comunicazioni (se ve ne sono) relative alla cartella esattoriale impagata inviate prima del 28 giugno 2013.

Altre considerazioni sulla nullità della multa o della successiva cartella esattoriale sono inutili. Esistono termini ben precisi per impugnare un atto (verbale di multa o cartella esattoriale) che decorrono tassativamente dal momento della sua notifica.


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