Si tratta dell’articolo 2823 del codice civile L’ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza.
Il citato articolo ammette la costituzione di ipoteca solo per beni esistenti (è necessario, infatti, che siano indicati nel titolo gli estremi sufficienti ad individuare il bene).
Ma non esclude la possibilità che il “bene esistente” non sia nella disponibilità del debitore al momento dell’iscrizione di ipoteca, ma possa diventarlo in futuro sulla base di un rapporto anch’esso già esistente e certo (iscrizione a ruolo e cartella esattoriale a carico del futuro chiamato all’eredità).
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