Il cambio di rotta è dovuto al Decreto Sviluppo, convertito definitivamente in legge in data 7 luglio 2011.
A partire dal 7 luglio u.s. la misura degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi è fissata nel limite massimo di un punto percentuale – in luogo di tre – rispetto al tasso al saggio legale pubblicato annualmente con decreto del ministro.
A decorrere invece dai ruoli consegnati all’esattore dopo la legge, gli interessi di mora saranno calcolati solo sull’importo dovuto a titolo di tributo, dando un taglio netto (ed era ora) all’anatocismo nel calcolo degli interessi moratori.
Sul sito Equitalia si legge decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. L’Agente della riscossione riversa interamente gli interessi mora all’ente creditore. In base alle ultime disposizione legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), a partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati anche sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi.
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