Simone di Saintjust

E’ previsto il pignoramento massimo di un quinto dello stipendio per debiti erariali e contributivi.

E’ previsto il pignoramento massimo di un terzo dello stipendio per crediti alimentari.

Nel caso in cui concorrano entrambi gli eventi sopra indicati il pignoramento non può interessare una quota superiore alla metà dello stipendio, al netto delle ritenute IRPEF e dei contributi previdenziali.

Per tutti gli altri crediti di origine finanziaria (mutui, prestiti personali, rate per credito al consumo, carte revolving ecc.) e non, è previsto il pignoramento di un altro quinto dello stipendio netto.

Argine al pignoramento dello stipendio è (fermo restando il principio che cumulativamente non può essere pignorata più della metà della retribuzione) rappresentato dalla valutazione del giudice, che è comunque tenuto, per legge, a garantire l’impignorabilità di un minimo vitale.

Alcune recenti sentenze del Tribunale di Nola hanno quantificato il “minimo vitale” in un importo di 460 euro mensili.

Convengo che nella situazione in cui versa è meglio non pagare più nulla. La sua è una situazione di “insolvenza conclamata”. In caso di morte avverta sua moglie ed i figli di recarsi da un notaio per rinunciare all’eredità.

Ecco, invece che per l’avvocato per l’opposizione al decreto ingiuntivo, forse è più opportuno mettere da parte qualche soldino per pagare la parcella del notaio.


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