Carla Benvenuto

In mancanza totale o parziale del testamento, la successione avviene in base alle disposizioni di legge, cioè l’asse ereditario viene ripartito per legge tra gli aventi diritto (eredi legittimi).

Se un figlio è premorto e ha a sua volta figli, questi ereditano la parte che gli sarebbe toccata dividendola tra loro sempre in parti eguali, in base al diritto di rappresentazione (Cod. Civ. art. 467-469).

Questo stabilisce che i figli (e, per applicazione ricorsiva dello stesso diritto, tutti i discendenti) subentrano al genitore che non può (per morte o esclusione per indegnità) o non vuole (per rinunzia) succedere. Se è presente l’altro coniuge a quest’ultimo tocca un terzo dell’eredità. La divisione tra i figli avviene in base al diritto di rappresentazione (per i figli, non per il coniuge).

Pertanto, se il de cuius lascia il coniuge, 6 figli e due nipoti da un figlio premorto, al coniuge tocca un terzo, ai figli superstiti due ventunesimi ciascuno (un settimo di due terzi) e ai nipoti un ventunesimo ciascuno (metà di un settimo di due terzi).

In pratica, supponiamo che il de cuius non abbia lasciato testamento e che anche l’altro coniuge sia premorto.

Ciascuna delle 7 quote di eredità (sei ai 6 figli viventi, una ai 2 nipoti con coniuge del figlio premorto) è pari al 14,28%.

Per quanto riguarda la ripartizione dell’eredita fra gli eredi del figlio premorto del de cuius, avremo il 7,14% alla nuora del de cuius e il 3,57% ciascuno ai due nipoti.


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