Ornella De Bellis

Le regole per verificare la validità della notifica di un atto effettuata al vecchio indirizzo, qualora sia intervenuto un cambio anagrafico di residenza, sono quelle che seguono.

Notifiche effettuate al vecchio indirizzo tra il 19.12.2003 ed il 3.7.2006 incluso

Tali notifiche sono nulle, anche se avvenute dopo pochi giorni dal cambiamento di indirizzo. Ciò per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 19.12.2003, che ha stabilito che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo del contribuente hanno effetto ai fini delle notificazioni dal momento stesso della avvenuta variazione anagrafica e non dal sessantesimo giorno successivo, come previsto dall’articolo 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, dichiarato incostituzionale. In questo arco temporale, dunque, le variazioni di indirizzo del contribuente producevano effetto immediato, senza l’obbligo, a carico del contribuente, di comunicare la variazione all’ufficio competente. Conseguentemente gli atti di accertamento notificati in tale periodo al vecchio indirizzo del contribuente sono nulli.

Notifiche effettuate al vecchio indirizzo dopo il 4.7.2006

Dopo il 4.7.2006, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione. Ciò in quanto il 4.7.2006 è entrato in vigore il d.l. 223/06 convertito nella legge 248/06, il cui articolo 37, comma 27, prevede: “le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall’art. 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale”.

Dunque la cartelle esattoriale che è stata notificata a sua madre è annullabile. La nullità potrebbe essere pronunciata dall’organo competente in materia di bollo e cioè dalla Commissione Tributaria Provinciale, su ricorso presentato entro 60 giorni dalla notifica.

Ma andiamo a vedere cosa dice, in proposito, l’art. 156 del codice di procedura civile” … La nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”

Se lei ricorre adesso nei termini, in pratica, mostra di essere venuto comunque a conoscenza, e in tempo utile per pagarla, della cartella esattoriale. Che, è bene ricordarlo, si basa su una pretesa ineccepibile: il mancato pagamento di una tassa di circolazione che lei avrebbe dovuto corrispondere. Tanto per esser chiari.

Pertanto, lei deve attendere la notifica degli atti conseguenti del concessionario della riscossione (in questo caso anche se recapitati all’indirizzo sbagliato). Mi riferisco, ad esempio, a fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento del quinto e del conto corrente. Quindi eccepire la nullità degli atti di riscossione coattiva che la riguardano, perchè fondati su un atto esecutivo (la cartella esattoriale) nullo per inesistenza della notifica.

Insomma, appena le pignoreranno qualcosa lei dovrà comportarsi come se cascasse dalle nuvole. Chiederà ma perchè mi fate questo?

Le risponderanno: … perchè lei non ha pagato una cartella esattoriale relativa ad un bollo auto del 2007 … ,

Lei replicherà: Ma io sono un cittadino quasi modello. Pago sempre, se non i bolli, almeno le cartelle esattoriali relative… non ricordo di aver mai ricevuto nulla, altrimenti sarei sicuramente corso a pagarla!

Le faranno allora vedere la relata della notifica e lei, quasi dispiaciuto, dirà Che diamine! L’avete notificata a mia madre, che ormai non ci sta più con la testa. Magari l’avrà buttata nella spazzatura … E poi io da quel dì che non avevo più la residenza in quella casa. Ma è tutto regolare?.

Insomma, un bel teatrino!


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