Chiara Nicolai

Le posso citare due articoli del codice civile a cui può far riferimento: l’articolo 2756 sui crediti per prestazioni e l’articolo 2797 sul diritto alla vendita del bene.

Insomma, la formula che si utilizza nelle attività di trasporto in deposito ed eventuali successive riparazioni è il seguente:

In caso di omesso pagamento o ritardato ritiro restano impregiudicate le facoltà previste dalla legge a favore del Riparatore per la realizzazione del proprio credito per le prestazioni di riparazione e conservazione. In particolare, il Cliente riconosce espressamente che il Riparatore ha diritto di ritenzione per le spese di riparazione, manutenzione e custodia del veicolo sino a quando non sia stato soddisfatto integralmente il suo credito, e con espresso diritto alla vendita del bene secondo la procedura prevista per la vendita del pegno

Articolo 2756 – Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento. I crediti per le prestazioni e le spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno privilegio sui beni stessi, purché questi si trovino ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le prestazioni o le spese sia stato in buona fede. Il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Articolo 2797 – Vendita del pegno. Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendo che, in mancanza, si procedera` alla vendita. L`intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno. Se entro cinque giorni dall`intimazione non e` proposta opposizione, o se questa e` rigettata, il creditore puo` far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l`opposizione e` determinato a norma dell`articolo 166 Codice di Procedura Civile. Il giudice, sull`opposizione del costituente, puo` limitare la vendita a quella tra piu` cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito. Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse.


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