Ludmilla Karadzic

Fino a poco tempo fa le sue precauzioni sarebbero risultate efficaci.

Recentemente, tuttavia, una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l’ufficiale giudiziario non può esimersi dal pignoramento dei beni presenti presso il luogo in cui il debitore ha il proprio domicilio o stabilisce la propria residenza, anche se gli vengono opposti documenti che ne provano la proprietà in capo a terzi.

L’ufficiale giudiziario, in pratica, deve sempre presumere che ciò che trova nel domicilio del debitore è di proprietà di quest’ultimo, in osservanza del principio giuridico di presunzione legale di proprietà. E, comportarsi di conseguenza.

Tanto premesso, va aggiunto che la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di un contratto di comodato d’uso per mobili, arredi, elettrodomestici e quant’altro presente nella casa del debitore, effettuata prima del pignoramento, non è inutile. Con tale contratto, infatti, è possibile successivamente, e assistiti da un legale, proporre opposizione al giudice dell’esecuzione per ottenere la liberazione dei beni pignorati.

Se può essere di conforto, va inoltre precisato che, di norma, Equitalia non procede a pignoramento presso la residenza del debitore, a meno che non possa ragionevolmente aspettarsi di trovare nell’abitazione del debitore beni di valore (quadri d’autore, capi d’abbigliamento firmati, mobili d’antiquariato, gioielli, impianti di intrattenimento di alta tecnologia).

Equitalia preferisce, di solito, con i comuni debitori, affidarsi ad azioni esecutive o cautelari più efficaci e meno costose, quali il fermo amministrativo, l’ipoteca, il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione.


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