Simone di Saintjust

1) L’usufrutto è un bene come un altro, quantificabile in valore e come tale pignorabile in caso di insolvenza debitoria.

Il calcolo avviene sulla base del valore catastale dell’immobile e su tabelle attuariali.

Se parliamo di usufrutto vitalizio, il suo valore si calcola applicando un determinato coefficiente (relativo all’età dell’usufruttuario) – che tiene anche conto del saggio legale d’interesse – al valore catastale aggiornato della piena proprietà del bene.

2) le sue quote societarie sono pignorabili, per soddisfare i debiti di natura societaria da lei contratti;

3) le quote societarie di suo figlio sono pignorabili. Parliamo ovviamente di debiti societari contratti a nome della società.

Come uscire da questa situazione? Non glielo so dire. Posso solo consigliarle quel che a mio parere non andrebbe fatto: qualsiasi donazione ai figli, anche della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto. Perché in questo modo espone gli atti di trasferimento dei suoi beni a probabili istanze di revocatoria da parte di Equitalia, con ottime, e quasi scontate, prospettive di successo per il creditore.

Ottenere la revocatoria di atti di trasferimento di proprietà, non a titolo oneroso, compiuti nei due anni precedenti il fallimento, è, ad esempio, una semplice formalità per il creditore.


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