Ludmilla Karadzic

Temo che sussista qualche equivoco di fondo, che è doveroso chiarire.

PRIMO PUNTO

Sua moglie fa testamento. La distribuzione dei beni della testatrice, nel caso di coniuge superstite ed una figlia è per legge così regolata:

– 1/3 al coniuge superstite (quota di legittima);
– 1/3 alla figlia (quota di legittima)
– 1/3 disponibile al testatore (quota disponibile).

Dunque, il primo concetto da tener presente è questo: sua moglie non può disporre come crede dei beni da lasciare agli eredi. Può decidere liberamente solo per il valore di 1/3 del proprio patrimonio.

In parole più semplici: può al massimo lasciare i 2/3 del proprio patrimonio a sua figlia ed il rimanente a lei.

In questo contesto va aggiunto che l’usufrutto della casa ha un valore determinabile in modo puntuale, che dipende dal prezzo di mercato dell’immobile e dall’età dell’usufruttuario.

Ora, tutto questo per dire che qualsiasi disposizione sulla massa ereditaria che si discosti dalle norme appena indicate, può essere impugnata dai creditori della sua consorte.

SECONDO PUNTO

Lei e sua figlia, in qualità di eredi e comunque venga distribuito il patrimonio della defunta debitrice, risultate comunque obbligati verso i creditori, con o senza testamento.

Credo sia inutile rispondere alle altre domande che, mi sembra di capire, si muovono da presupposti non propriamente corretti quando scrive L’unica cosa che mi alza il morale è che mia figlia rinunciando alla mia eredità non avrà neanche un debito.

Infatti, per quanto espresso al punto uno non è detto che lei, in quanto debitore, lasci questa terra in qualità di titolare del solo diritto all’usufrutto della casa che fu della defunta. Sua figlia, rinunciando all’eredità del padre, potrebbe perdere qualcosina.

Inoltre, per quanto espresso al punto due, sua figlia accettando l’eredità della madre resta obbligata per i debiti della madre.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.