Annapaola Ferri

Per non perdere il beneficio della dilazione o si pagano le rate (ovvio) oppure, prima che decada il beneficio, è necessario presentare un’istanza che chieda (qualora ne ricorrano i presupposti) di poter pagare il debito residuo in 72 rate mensili di importo costante (proroga della rateazione).

Una volta decaduto il beneficio della rateazione, il debito residuo va corrisposto in un’unica soluzione.

Fino al 31 luglio 2014 è stata concessa la possibilità a quanti fossero decaduti dal beneficio della dilazione alla data del 22 giugno, di ottenere comunque il pagamento a rate del debito residuo.

In ogni caso, se si chiede la rateazione di un nuovo importo iscritto a ruolo, bisogna essere in regola con i pagamenti delle precedenti cartelle. In pratica, è necessario non avere altre pendenze con Equitalia.

La ragione è evidente: la rateazione viene concessa sulla base di una verifica della sostenibilità del pagamento degli importi mensili da parte del debitore, che poggia sul presupposto che il debitore non debba, contemporaneamente, corrispondere altre somme riconducibili a precedenti dilazioni o a cartelle esattoriali rimaste in sospeso.

Se così non fosse, si porrebbe anche un’altro problema: la decadenza dal beneficio di rateazione di un piano di rientro si riverbererebbe automaticamente anche sul piano di rientro relativo alla dilazione rispetto alla quale il debitore risultasse in regola.

Insomma, non essere decaduti dal precedente piano di rateazione è un falso problema. Anche se non si è decaduti dalla precedente rateazione, resta il fatto che il debitore non può avere in corso due piani di rateazione.


Per visualizzare l'intera discussione, completa di domanda e risposta, clicca qui.