Ludmilla Karadzic

Se lei possa, o meno, sospendere i pagamenti è cosa assai semplice da verificare: può chiedere al suo datore di lavoro di mostrarle i documenti, ovvero l’ingiunzione in base alla quale egli è obbligato a versare a IBL banca la ritenuta del quinto del suo stipendio.

In assenza di tale ingiunzione, si tratta solo di una iniziativa autonoma di composizione stragiudiziale del contenzioso, peraltro assunta dal suo datore di lavoro senza nemmeno richiedere l’autorizzazione del debitore. Il che configura un’appropriazione indebita.

Insomma, carta canta. Se c’è l’ingiunzione, ne deriva un obbligo ineludibile per il datore di lavoro. In caso contrario può diffidare il datore di lavoro dal reiterare la ritenuta dallo stipendio e può chiedere la reintegrazione di quanto versato a IBL banca senza autorizzazione.

Beninteso che, trascorso qualche tempo, lei corre il rischio di vedersi comunque decurtato lo stipendio in seguito ad azione giudiziale di IBL banca, con l’effetto indesiderato di dover corrispondere il quinto per un numero di mensilità maggiori di quelle già concordate, in ragione dell’obbligo di rifondere al creditore anche le spese legali necessarie a perfezionare la procedura di pignoramento presso il suo attuale datore di lavoro.


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