Ludmilla Karadzic

Mi sembra di capire che lei ha attualmente la residenza presso sua madre ed ha qui ricevuto la notifica di un atto di precetto. Vorrebbe evitare danni a sua madre in seguito ad un eventuale pignoramento presso la residenza del debitore.

Se sua madre è in grado di dimostrare la proprietà dei beni, lei può anche non cambiare residenza.

Altrimenti, deve necessariamente trasferirsi.

Infatti, è vero che l’ufficiale giudiziario può recarsi anche presso il domicilio del debitore. Ed è anche vero che non avrebbero valore eventuali atti dispositivi, successivi alla data del precetto, che riguardassero i beni presenti in quel domicilio.

Questo se il debitore lascia la vecchia residenza mantenendo, comunque, la disponibilità dell’unità abitativa (in cui non vi risieda più nessuno o, ad esempio, continuino a mantenere la residenza il coniuge ed i figli).

Discorso diverso se lei si trasferisce altrove. Alla visita dell’ufficiale giudiziario sua madre potrà – esibendo il proprio stato di famiglia e (eventualmente) quello della figlia (la quale avrà nel frattempo acquisito un nuova residenza) – dimostrare che la debitrice non abita più in quella casa.

Insomma, il debitore, anche dopo la notifica del precetto, può andar via dalla casa dove abitava con i propri genitori. Questi ultimi non sono obbligati a rispondere dei debiti dei propri figli, se non convivono più con loro, indipendentemente dalla situazione anagrafica registrata alla data di notifica del precetto..

Al debitore precettato, invece, converrà stipulare, presso la sua nuova residenza, un contratto di comodato o un contratto di affitto per appartamento ammobiliato. Ciò non precluderà la possibilità, per l’ufficiale giudiziario, di procedere comunque al pignoramento di eventuali beni di valore ivi rinvenuti.

In tale evenienza, il proprietario effettivo potrà però rivolgersi al giudice dell’esecuzione per rientrare in possesso di quanto pignorato.


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