Lei e la sua ragazza, in quanto inclusi nello stesso stato di famiglia, fate parte del medesimo nucleo familiare.
Poichè la sua ragazza nel 2009 non percepiva reddito superiore alla soglia minima prevista e poichè ella aveva acquisito residenza diversa da quella dei propri genitori da meno di due anni, è stata cooptata nel nucleo familiare dei suoi genitori.
Poichè un nucleo familiare è inscindibile, la sua ragazza ha determinato l’inclusione del proprio convivente (il suo ragazzo, percipiente e non fiscalmente a carico di altri soggetti) nel nucleo familiare dei suoi genitori.
Il ragionamento non fa una piega e segue alla lettera le regole previste per l’ISEEU. Nel caso specifico non ho alcuna difficoltà, tuttavia, a definire aberrante la situazione in cui siete venuti a trovarvi e siete stati vittime.
Il problema è nato nel momento in cui quello che fra voi due ha chiesto la residenza presso l’altro, non ha provveduto a dichiarare all’ufficiale d’anagrafe che fra i due nuovi conviventi non esistevano vincoli affettivi (qui una piccola bugia) e di parentela e che la convivenza stessa era motivata da spirito di ospitalità, motivi di studio o di lavoro e comunque temporanea (il concetto di temporaneità è molto lasco – siamo tutti temporanei a questo mondo).
In questo caso sarebbe stata creata una nuova scheda anagrafica e non sareste stati inclusi entrambi nello stesso stato di famiglia. Con tutte le conseguenze che ne sono venute.
I margini per il ricorso ci sono tutti, a mio parere. Potrete affermare che all’anagrafe non vi è stata resa l’informativa dovuta e necessaria sulle conseguenti derivanti dalla costituzione di una unica famiglia anagrafica, che avevate dichiarato verbalmente che fra voi non c’era parentela né vincoli affettivi, che dell’inclusione nello stesso stato di famiglia vi siete accorti solo quando è venuto fuori il procedimento amministrativo ecc. ecc. ecc.
Tuttavia suggerisco, per gli scopi appena illustrati, che uno di voi due cambi immediatamente residenza.
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