Chiara Nicolai

Sono divorziata e risposata con una nuova persona: dal mio primo matrimonio ho avuto due figli e uno dal secondo. Il mio primogenito, ora maggiorenne, ha deciso di trasferirsi dalla nonna. Quest’anno si è scritto all’università. Per il calcolo del pagamento delle tasse richiedono la presentazione della dichiarazione di reddito mia e del mio ex marito ed anche quella del mio nuovo marito …

Nell’ISEEU il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei genitori
quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

  1. residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  2. redditi propri da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dal richiedente superiori o uguali ad una determinata soglia (7.212 euro).

Qualora ricorrano entrambi i requisiti lo studente è considerato ai fini della determinazione della composizione familiare e ai fini reddituali facente parte di un nucleo familiare nuovo.

In caso contrario, qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui sopra, il nucleo familiare dello studente è integrato con:

  1. quello del nucleo familiare di origine;
  2. quello di entrambi i genitori nel caso facciano parte di due diversi nuclei in assenza di separazione legale;
  3. quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente in caso di separazione legale o divorzio.

Queste sono le disposizioni di legge. Mi spiace solo che, leggendo le mie conclusioni, lei penserà di essere caduta dalla padella alla brace.

Se suo figlio compare,alla data, nello stato di famiglia della nonna, il nucleo familiare da considerare ai fini ISEE è il seguente:

  1. lei, madre;
  2. il suo attuale marito
  3. i suoi tre figli, di primo e secondo letto;
  4. la nonna (il nucleo familiare dello studente va integrato con quello di origine).

Il suo ex marito è fuori discussione, se lei percepisce l’assegno di mantenimento del figlio primogenito.

Il suggerimento è di tornare negli uffici che le hanno richiesto la dichiarazione dei redditi del suo ex marito e chiedere di specificare la legge e gli articoli di legge sulla cui base viene formulata la richiesta.

Infine, il CAF e l’ISEE. Sia se parliamo di ISEE che di ISEEU, suo figlio, in quanto soggetto non percipiente a carico IRPEF, non può far parte del nucleo familiare della nonna.

Appartiene alla famiglia anagrafica della nonna, ma non al suo nucleo familiare ISEE.

Nel caso ISEEU (più stringente, diciamo con minori possibiltà di elusione del pagamento delle tasse scolastiche ed altri servizi universitari) la nonna viene “cooptata” nel nucleo familiare dello studente che integra anche il nucleo familiare di origine (quello individuabile prima del cambio di residenza).

Nel caso ISEE, invece, semplicemente suo figlio, in quanto non percipiente e a carico fiscale della madre o dell’attuale marito, fa parte (da solo, senza la nonna) del nucleo familiare di origine.


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