Simone di Saintjust

Mi spiace, ma devo, purtroppo, deluderla: la soluzione da lei adottata non la tutela dalla notifica delle cartelle esattoriali. Tutte le cartelle esattoriali inoltrate all’indirizzo di residenza, dove lei risulta irreperibile, sono state notificate per compiuta giacenza all’ufficio postale o all’albo pretorio del comune.

Il vantaggio che ha ottenuto è solo quello di non vedere, eventualmente, l’ufficiale giudiziario presentarsi a casa sua per eseguire un pignoramento presso la residenza del debitore.

Anche sotto questo aspetto vanno precisate un paio di cose. La prima è che il pignoramento può essere eseguito anche presso il domicilio del debitore, se il creditore ne viene a conoscenza.

La seconda precisazione attiene la circostanza che l’esattore difficilmente avvia un’azione esecutiva, come il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, a meno che non ritenga di avere ottime possibilità di recuperare, in questo modo, oggetti di valore (quadri, pellicce, gioielli, oggetti d’antiquariato).

Ora se, anche dopo aver letto questo post, ritiene di voler mantenere la situazione così com’è, non le resta che versare a suo padre la differenza fra l’IMU dovuta per abitazione sfitta e quella invece dovuta per abitazione concessa ad un figlio con comodato gratuito. Non c’è altro da fare.


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