Simone di Saintjust

Gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie previste dalla legge (si veda il d.lgs.472/97).

Nel caso in cui ci sia stata omessa dichiarazione, i termini si prolungano di un anno.

Per l’anno 2005, in caso di pagamento insufficiente o omesso, a fronte di dichiarazione di avvio TIA (denuncia di locali ed aree tassabili) esistente, il diritto dell’ente che gestisce lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si prescrive al 31 dicembre 2010.

In assenza di dichiarazione, i termini si prorogano di un anno. Per il 2005, quindi, al 31 dicembre 2011.

L’indicazione del responsabile del procedimento è obbligatorio per i ruoli consegnati all’agente per la riscossione successivamente al 1° giugno 2008. Parliamo dunque di cartelle esattoriali e non di avvisi di accertamento.

Credo che possano richiedere la TIA (Tassa Igiene Ambientale) sul garage adibito al solo ricovero dell’auto. L’auto è inquinante per l’ambiente, specie quando sta ferma e poi riparte o quando la si parcheggia.


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