Carla Benvenuto

Innanzitutto spero che, insieme a sua moglie, abbiate adottato il regime coniugale economico-patrimoniale di separazione dei beni.

Gli appartenenti allo stato di famiglia, di cui anche il debitore fa parte, non assumono automaticamente il ruolo di garanti del debitore o di coobbligati.

Il coniuge del debitore che svolge attività, autonoma o di lavoro dipendente, può, in regime di comunione dei beni, essere assoggettato ad azioni esecutive. Quali ad esempio il pignoramento del quinto dello stipendio, del conto corrente, della quota di proprietà di immobili che facciano parte della comunione.

Per gli altri familiari, invece, si rilevano le indesiderate conseguenze che derivano dal principio giuridico di “presunzione legale di proprietà” presente nel nostro ordinamento. In pratica si assume che i mobili, gli arredi, gli elettrodomestici, le utilità, gli impianti rinvenibili presso la residenza del debitore siano proprietà del debitore stesso.

A meno che il terzo non dimostri la proprietà dei beni pignorabili attraverso l’esibizione di scontrini e/o fatture di acquisto. Cosa più facile a dirsi che a farsi, nella pratica comune.


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