Giovanni Napoletano

In materia di tributi, il diniego della rateazione può essere impugnato dinanzi la commissione tributaria provinciale.

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di rateazione di un debito tributario può essere impugnato mediante ricorso alla Commissione tributaria provinciale, territorialmente competente.

In proposito la Cassazione ha confermato la competenza (o meglio la giurisdizione) delle commissioni tributarie per tali atti, a nulla rilevando che la decisione sull’istanza di rateizzazione debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse (Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 7 ottobre 2010, n. 20781).

Il problema è che per lei si è verificata decadenza della rateazione, non avendo pagato due rate consecutive.

Infatti, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive, comportava la decadenza automatica dal beneficio della rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto.

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aveva protratto al 28 dicembre 2011, nei casi di rateazioni per le quali fosse intervenuta decadenza, la possibilità di chiedere la proroga, mentre per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia decaduta o già precedentemente prorogata.

Ma ormai per lei sono scaduti anche i termini per poter beneficiare della proroga della rateazione.


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