Spiace deluderla, ma, Il protesto di assegno bancario rubato o comunque sottratto è pertanto atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare. D’altro lato il ricorrente, comunicando alla banca la propria denunzia di sottrazione, non lasciava alla banca altra possibilità di condotta, posto che in presenza di tale denunzia la banca non avrebbe potuto onorare l’assegno a fronte della sua presentazione per l’incasso.
Si deve aggiungere che se può essere credibile che in molti ambienti non si distingue tra il protesto elevato per insufficienza di fondi ed il protesto elevato per causali quali “assegno denunciato smarrito o rubato” oppure “assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen” ovvero per motivi che segnalano incidenti afferenti al titolo in sé, e che pertanto nulla hanno a che spartire con la reputazione di buon pagatore, tuttavia si deve considerare che i meccanismi del diritto cartolare non possono essere disattesi solo perché si sospetta che qualcuno non li conosca o non li capisca.
Non si tratta, come potrà intuire dal corsivo, di mie affermazioni. Il passo riportato è un estratto della Decisione 208 del 28 gennaio 2011 assunta dal collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario.
Qui, il documento nella versione integrale.
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