Giovanni Napoletano

La giurisprudenza ha affermato che il campo di applicazione di questi speciali provvedimenti è dunque strettamente limitato ai carichi tributari, nulla del genere essendo previsto per le sanzioni amministrative vere e proprie, in particolare per quelle relative alle violazioni del Codice della Strada. Ne deriva che l’assenza di una norma rende illegittimo di per se il provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento delle multe per violazioni alle norme del codice della strada (vedasi Cassazione sentenza del 01/02/2007, n. 2214 e Giudice di pace di Roma, sentenza del 8 novembre 2007, n. 23278).

Si può impugnare il fermo amministrativo del veicolo dinanzi all’Autorità giudiziaria competente.

In particolare si può proporre opposizione ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove si trova la sede legale dell’Agente della Riscossione.

In tale sede va contestata l’illegittimità del fermo amministrativo e chiesto il risarcimento degli eventuali danni subiti.


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