In tema di bollo auto, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dal comma 163 della legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).
Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale
L’accertamento diviene definitivo se non impugnato entro 60 giorni dalla notifica.
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