Tullio Solinas

Bisognerebbe innanzitutto verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale non le siano stati notificati avvisi di intimazione interruttivi dei termini di prescrizione.

Peraltro, lei non specifica se le risultano essere stati notificati i verbali di multa il cui mancato pagamento ha determinato l’iscrizione a ruolo degli importi pretesi con le cartelle esattoriali. Anche sotto questo aspetto sarebbe possibile intervenire con motivato ricorso ex art. 615 del c.p.c., nel caso Equitalia mettesse in atto azioni esecutive.

L’opposizione all’esecuzione è, infatti, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo (quindi anche l’inesistenza del titolo per mancata notifica di un verbale di violazione al codice della strada n.d.r.) o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, l’avvenuto pagamento di quest’ultima, la morte dell’intimato.

Con la conseguenza che se il ricorso a cartella esattoriale  riguardante violazioni al codice della strada è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. Mentre nel caso di opposizione all’esecuzione successiva all’esecuzione o in caso di opposizione agli atti esecutivi per i vizi relativi alla regolarità formale della cartella, la cognizione compete sempre al Tribunale.

Comunque, prima di qualsiasi impugnazione è necessario acquisire, tramite accesso agli atti, informazioni dettagliate sulle notifiche relative ai verbali di multa (presso il Comune in cui risultano essere state elevate le contravvenzioni per violazione al codice della strada) ed alle conseguenti cartelle esattoriali e avvisi di intimazione eventuali (presso gli uffici Equitalia).

Per quanto attiene l’impugnabilità dell’estratto di ruolo la Corte di Cassazione, con la sentenza del 19.01.2010 n. 724, ha affermato che “l’articolo 19 del decreto legislativo del Decreto Legislativo n. 546/92 prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo.” Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella, ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo.

Per quanto riguarda il ruolo, questo, finché non viene notificato (e ciò avviene con la notifica della cartella esattoriale) non produce alcun effetto nei confronti del soggetto destinatario. Ne consegue che quanti siano venuti a conoscenza della propria posizione debitoria attraverso una richiesta di accesso agli atti e visione dell’estratto di ruolo, non potranno impugnare quest’ultimo ma dovranno attendere la notifica della cartella esattoriale (che vale anche come notifica del ruolo).

Nel suo caso, poi, lei ha preso visione dell’esistenza delle cartelle esattoriali e dunque non avrebbe alcun senso impugnare l’estratto di ruolo.

Per concludere le suggerisco di attendere, e nel frattempo acquisire informazioni utili per scegliere, qualora ve ne fossero i presupposti, le opportune strategie di impugnazione da adottare a fronte della notifica di un successivo atto esecutivo.


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