Ludmilla Karadzic

Se il datore di lavoro non cambia, nella variazione del contratto di lavoro, il pignoramento dello stipendio del debitore permane senza alcuna ulteriore formalità.

Paradossalmente, il creditore potrebbe richiedere l’adeguamento della quota pignorata nel caso in cui il passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato, si accompagnasse ad un aumento dello stipendio.


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