Giorgio Valli

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni, senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita.

Può ricorrere al giudice per le esecuzioni, se ne ha motivo e solo per quel che riguarda vizi relativi alla procedura di pignoramento, prima che sia disposta la vendita dei beni.

I mobili vengono a prenderli dopo la vendita, se riescono a venderli …


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