Innanzitutto diciamo che per un debito di una madre nessun creditore potrà mai pignorare lo stipendio percepito dal figlio/a, convivente o meno, se il figlio/a non ha prestato garanzia per la madre.
La seconda cosa da mettere in chiaro è che a sua madre arriveranno richieste di pagamento della TARSU anche per gli anni a venire.
Tuttavia, gli importi a debito a cui si arriverà, difficilmente giustificheranno azioni esecutive nell’immediato per il mancato pagamento delle cartella. E, va anche aggiunto che raramente Equitalia procede al pignoramento presso la casa del debitore, se non in casi particolari: laddove sia fondata la presunzione di rinvenire oggetti d’arte e di valore.
Tanto premesso, non va esclusa la possibilità, anche se solo teorica, che una volta acquisita sua madre la residenza presso la figlia, il creditore possa procedere al pignoramento di tutto ciò che risulta presente presso la residenza condivisa da madre e figlia. L’onere della prova, sulla circostanza che i beni pignorati non siano di proprietà della madre, sarebbe attribuito alla figlia, effettiva proprietaria, attraverso l’esibizione di fatture nominative.
Quindi, o lei si assume questo rischio, avendo l’accortezza per il futuro almeno, di farsi rilasciare fatture nominative per beni acquistati che abbiano un certo valore, oppure stipula con sua madre un contratto di comodato d’uso da registrare presso l’Agenzia delle Entrate, o, infine, prima che sua madre cambi residenza, si fa redarre una perizia giurata sui beni presenti in casa.
Ma, mi preoccuperei, piuttosto, di un pignoramento della pensione di sua madre, se ella ne percepisce una.
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