Ludmilla Karadzic

Innanzitutto mi scuso a nome dello staff tutto per la “scomparsa” del suo post. Siamo una specie di armata Brancaleone ed il nostro webmaster non riceve alcun emolumento per il lavoro che svolge. Per cui, pur volendolo, non possiamo dargli gli otto giorni (noi, per dirla tutta, sospettiamo che il webmaster non aspetti altro) quando, a fronte di problemi tecnici che si verificano spessissimo sul sito, lui non va tanto per il sottile e ripristina copie di backup risalenti ad ore prima.

Cancellando in questo modo non solo le domande dei lettori, ma anche le risposte dei “sedicenti” esperti del sito. Me compresa.

E, a dire il vero, neanche il motore di ricerca fa il suo dovere. Se funzionasse come dovrebbe lei avrebbe certamente trovato la risposta che cercava. La sua è una delle domande più comuni (vorrei aggiungere banali, ma non lo faccio) che ci viene posta nel forum.

Insomma, certamente nel web esistono siti ben più organizzati del nostro. Rischiando, ahimé, di essere allontanata (magari!) dallo staff, le suggerisco, per il futuro, di rivolgersi altrove. Non vedrà certamente cancellati i suoi post, non dovrà riscriverli e non sarà successivamente costretta ad esigere le sacrosante giustificazioni per lo spiacevole incidente.

Tanto doverosamente premesso, vista la sua perentoria richiesta di chiarimenti, veniamo al dunque.

La Cassazione nella sentenza n. 13970 del 26.07.2004 ha precisato: ”… deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato”

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste). Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

In parole semplici la richiesta ICI è stata notificata il 5 dicembre 2011, per quel che attiene gli aspetti di decadenza. Per lei, i termini per un eventuale ricorso decorrono dal 4 gennaio 2012.


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