Rosaria Proietti

Qualora nella sentenza di separazione risulti in capo al marito l’obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l’abitazione, il marito può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, anche se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio.

Ciò a condizione che l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (cfr. nota n. 1011 del 10/07/1981 del Ministero delle Finanze – Imposte Dirette) e che le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario.

Ai fini in questione, va tenuto conto che la detrazione spetta in relazione al mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale e che deve intendersi tale quella adibita a dimora abituale del proprietario o dei suoi familiari.

Rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di divorzio; in questo caso la detrazione spetta quando nell’immobile dimorino i figli.


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