Michelozzo Marra

L’ articolo 633 del codice di procedura civile e seguenti, sull’ammissibilità del procedimento di ingiunzione (quello che il creditore dovrebbe seguire nel caso lei non pagasse) è chiaro per quanto riguarda la sua esigenza di informazione.

Il credito, affinché si possa ottenere un decreto ingiuntivo, deve essere certo, liquido ed esigibile.

Praticamente, lei ha solo domandato al creditore, finalizzandone la visione al raggiungimento di un accordo stragiudiziale, la documentazione contabile che egli non potrà esimersi dal presentare al giudice nel caso in cui volesse procedere con un ricorso per decreto ingiuntivo nei suoi confronti.

Non c’è dunque alcuna ragione per il diniego. Evidentemente il creditore non può giustificare la cifra che pretende se non con l’applicazione di interessi usurari. Oppure, non si tratta di un caso infrequente, non è in possesso dello storico su cui appoggiare la richiesta di rimborso.

Lei deve solo conservare la ricevuta di invio delle sue legittime istanze informative rimaste senza risposta.


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