Ammesso che l’ ipoteca possa essere mantenuta per accordo fra le parti (la legge 40/2007 prevede che la ipoteca venga cancellata, d’ufficio, senza alcun onere per il debitore, a seguito di “comunicazione” della banca alla Conservatoria dei Registri Immobiliari) non credo che ciò possa essere ostativo per eventuali azioni esecutive esattoriali.
Equitalia può ottenere informazioni sul debito residuo e quindi comunque iscrivere ipoteca e procedere all’espropriazione.
Ciò può accadere indipendentemente dall’estinzione del mutuo. Infatti, anche continuando con il piano di rimborso rateale, l’ipoteca secondaria può essere una soluzione per il creditore, considerando che con il passare del tempo il debito residuo diminuisce e si crea capienza utile per un eventuale azione esecutiva che soddisfi sia il primo creditore (la banca) che quello procedente (Equitalia).
Se il creditore non ha fretta di realizzare (ed Equitalia non ne ha) il debitore, con il rimborso mensile delle rate, non fa altro che lavorare contro se stesso.
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