Tullio Solinas

Una volta formati i ruoli, ovvero gli elenchi dei debitori accertati (quelli per i quali non risulta pervenuto il pagamento di tributi, sanzioni amministrative, contributi pensionistici ecc…) questi elenchi vengono “consegnati” dall’ente creditore all’agente per la riscossione.

Vengono cioè resi esecutivi, nel senso che l’agente per la riscossione può emettere un titolo esecutivo, cioè la cartella esattoriale.

Dunque la data di consegna del ruolo è da intendersi come data di esecutività del ruolo.

Data che dovrebbe trovarsi nella sezione dettaglio degli importi dovuti.

fac simile cartella esattoriale

Ricordiamo che dal primo gennaio 2008 Agenzia delle Entrate Riscossione non può svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. Lo ha stabilito il comma 153 dell’articolo 1 della legge numero 244/2007 (finanziaria 2008) in seguito alle varie multe “pazze” che sono pervenute agli automobilisti.

Attenzione però: parliamo solo di multe (sanzioni amministrativa per violazione del Codice della Strada) elevate dalla polizia municipale (di competenza comunale) in Comuni che affidano ad Agenzia delle Entrate Riscossione la notifica delle cartelle esattoriali per le sanzioni non pagate dei termini di legge. Sono escluse dalla decadenza biennale le multe elevate da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, eccetera e quelle elevate dalla Polizia Municipale (i vigili urbani) nei comuni che per la riscossione coattiva si servono di Concessionari locali o società create ad hoc (in house) attraverso lo strumento dell’ingiunzione fiscale.


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