Tullio Solinas

Una volta depositato l’atto presso l’ufficio postale, in ragione della temporanea irreperibilità del destinatario, la notifica decorre:

  1. per “compiuta giacenza”, dal decimo giorno successivo a quello di deposito
  2. dal giorno in cui il destinatario ritira l’atto, se compreso fra la data di deposito e quella di compiuta giacenza

E’ previsto che, una volta depositato l’atto, venga inviata una raccomandata informativa al destinatario. Evidentamente, a causa della sua forzata e reiterata assenza, anche tale comunicazione risulta correttamente notificata per “compiuta giacenza”.

Capisco che la norma sia, nel suo caso, difficile da condividere. Ma io devo limitarmi a riferirle quali sono le regole in vigore. Sarebbe inutile e retorico, da parte mia, entrare nel merito di cosa sia giusto e cosa no. Noi possiamo ritenere legittimo ciò che vogliamo, ma conta poco.


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