Simonetta Folliero

Temo che dovrà mettere da parte, per questa volta, il ricorso per tardiva notifica e procedere invece al pagamento del tributo.

Infatti, il momento di perfezionamento della notifica degli atti effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:

  1. per il notificante nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste (per gli avvocati che si avvalgono della notifica diretta attraverso il servizio postale la data di notifica coincide, invece, con quella di spedizione);
  2. per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

In altre parole al fine del rispetto di un termine pendente a carico del notificante, è sufficiente che l’atto sia tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario (o al messo o alle poste).

Mentre i termini per la tutela in giudizio del destinatario vengono fatti decorrere dal momento in cui è concreta la conoscibilità dell’atto a lui notificato, ovvero con il ricevimento dell’atto (o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione nel caso di irreperibilità).

All’ufficio tributi del comune, se lei accede agli atti, le mostreranno che la data di consegna alle poste del plico a lei destinato per la notifica, non è posteriore al 31 dicembre 2011.


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