Annapaola Ferri

Senza entrare nel merito della questione, si può dire che nell’operazione di accollo del mutuo assistito da ipoteca, le banche creditrici devono dare il loro assenso e normalmente non liberano il mutuatario originario (anche se si può richiederlo). Questo accade perché l’accollo ha carattere cumulativo e non liberatorio. Ciò significa che i responsabili del debito ipotecario sono sia il contraente originario, sia il subentrante.

Chi deve prestare maggiore attenzione nella redazione di un compromesso è il venditore. L’accollo consiste, come abbiamo scritto, nell’assunzione di un obbligo da parte dell’acquirente, ma ciò non comporta sempre la liberazione del debitore originario. Chi ha contratto originariamente il mutuo rimane responsabile del regolare pagamento delle rate, a meno che la banca non dichiari espressamente di liberarlo.

Il venditore, insomma, deve sapere che anche se l’acquirente dichiara nell’atto di compravendita di accollarsi il mutuo, ciò nonostante chi ha originariamente stipulato il contratto di mutuo rimane obbligato al pagamento delle rate di capitale e interessi nei confronti della banca.

In sostanza ciò che si sottintende, quando si parla di accollo del mutuo è proprio la possibilità, per il venditore, di non essere liberato dalla banca. Ma non viene messa in discussione la fattibilità tecnica di accollo del mutuo, indipendentemente dall’assenso del terzo creditore.

A nostro parere, la disponibilità del costruttore a voler concedere solo l’accollo liberatorio, doveva essere esplicitamente espressa nel preliminare di vendita.


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