Ludmilla Karadzic

Secondo una parte della giurisprudenza è illegittimo disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada, anche se si tratta di prassi frequente adottata da Equitalia.

La misura del fermo amministrativo, infatti, è prevista dal D.P.R. 602/73 esclusivamente per debiti di natura “tributaria”, ossia per le imposte sui redditi e per gli altri tributi (tasse od imposte) dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici.

Nessuna norma nel nostro ordinamento autorizza l’Agente della Riscossione a disporre il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore in seguito al mancato pagamento di multe per violazioni al codice della strada.

Cosa può fare il cittadino a fronte di un fermo amministrativo disposto per questa tipologia di sanzioni?

Il rimedio è quello di impugnare il fermo amministrativo del veicolo dinanzi all’Autorità giudiziaria competente. In particolare si potrebbe proporre opposizione ai sensi dell’articolo 615 del Codice di procedura civile dinanzi al Giudice di Pace del luogo ove si trova la sede legale dell’Agente della Riscossione.

In tale sede si dovrà contestare l’illegittimità del fermo amministrativo e chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

La procedura ex art. 615 c.p.c. non ha termini. Lei però, nel momento in cui ha chiesto ed ottenuto la rateizzazione, ha praticamente precluso la strada a qualsiasi possibilità di impugnare il provvedimento di fermo amministrativo.

Veniamo, adesso, all’eventualità di interrompere il pagamento delle rate.

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 10 comma 13-bis) prevede la possibilità di chiedere la proroga per le rateazioni concesse entro il 28 dicembre 2011. Anche se c’è stata decadenza della rateazione: si ha decadenza della rateazione se il debitore non paga la prima rata oppure due rate successive, anche non consecutive.

Per le rateazioni concesse successivamente al 28 dicembre 2011, la proroga può essere ottenuta solo se la rateazione non è decaduta.

Se la sua rateizzazione è stata accordata dopo il 28 dicembre 2011, non le resta che sperare di poter continuare a pagare le rate del piano concordato con Equitalia, oppure confidare che nella conversione in legge del decreto “Cresci Italia”, in discussione in questi giorni, sia estesa la possibilità di proroga della rateazione anche a quelle accordate dopo il 28 dicembre 2011.


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