Andrea Ricciardi

Difficilmente accade che il fallimento riesca a soddisfare completamente i creditori concorsuali che, dopo la chiusura del fallimento, possono ancora esigere i crediti residui dall’imprenditore già fallito.

Per evitare siffatte situazioni, prima della riforma introdotta nel 2006 era previsto l’istituto della riabilitazione, ormai abrogato. La riabilitazione del fallito è stata in parte sostituita dall’istituto della esdebitazione, con per il quale “il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali” purchè ricorrano determinate condizioni.

In altre parole l’esdebitazione oggi, e la riabilitazione ieri, consentivano – sotto determinate condizioni – la liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali, che non potevano e non possono intraprendere nuove azioni nei confronti del debitore stesso per il soddisfacimento di quella parte di passivo rimasta insoluta.

Ora, se la persona fisica, fallita 20 anni fa, non ha ottenuto la riabilitazione, l’INPS è legittimata ad esigere il credito.


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